Web Content Viewer (JSR 286) 15min

Azioni
Caricamento...
Aiuti di Stato Agricoltura

Interventi assoggettati alla normativa sugli Aiuti di Stato: modifiche ed integrazioni alle Ordinanze nn.13 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione

Con l’Ordinanza n. 683 del 17 giugno 2021 viene individuato un termine unico ultimo di concessione delle proroghe di fine lavori per gli interventi finanziati ai sensi dell’Ordinanza n. 13.

Per l’Ordinanza n. 16 sono individuati, invece, termini specifici per ogni singolo intervento.

Il quadro delle nuove scadenze, valido per gli interventi sensibili agli aiuti di stato è il seguente:

Ordinanza n. 13:

I SII competenti per settore hanno concesso la proroga di fine lavori ai singoli beneficiari dando nuovi termini, a seconda delle diverse situazioni, e comunque al massimo entro il termine ultimo del 30 giugno 2022.

Per la presentazione della rendicontazione della spesa rimane valido quanto stabilito con l’Ordinanza n. 603, modificativa dell’Ordinanza n. 13, per cui per il settore agricoltura sono stabiliti 90 giorni dalla fine lavori, mentre per gli altri settori 120 giorni, sempre dalla data ultima di fine lavori individuata per ogni singolo intervento.

Ordinanza n. 16:

Le proroghe di fine lavori sono stabilite con le Ordinanze n.604 e 683, per i singoli interventi citati.

Per la presentazione della rendicontazione della spesa si ricorda che, in via Ordinaria, il termine è di 120 giorni dalla fine lavori. Per il settore agricoltura, invece, il termine è di 30 giorni sempre dalla data di fine lavori. Fa eccezione il progetto individuato con l’Ordinanza n. 683.

Si ricorda infine che le “istanze tardive”, finanziate a seguito dell’emissione dell’avviso pubblico, hanno una calendarizzazione differente stabilita dalle apposite ordinanze.