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Termini di conclusione lavori per le attività produttive finanziate ai sensi delle Ordinanze n. 13/2013, n. 15/2013 e n. 16/2013

Tutti i contributi per la ricostruzione concessi ad attività produttive sono soggetti alla normativa comunitaria dalla quale discendono i termini per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese.

Ordinanza n. 13/2013 e successive modifiche e integrazioni

Per l’Ordinanza n. 13/2013 e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il termine di fine lavori è fissato al 30 aprile 2018 per tutti i settori. Per il settore Agricoltura e Agroindustria, inoltre, gli interventi devono essere rendicontati entro il 29 giugno 2018.

Questi termini possono essere prorogati dai Soggetti Incaricati dell’Istruttoria (SII) competenti per settore a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.

Ordinanze n. 15/2013 e n. 16/2013, e successive modifiche e integrazioni

Anche per le Ordinanze n. 15/2013 e n. 16/2013, rispettivamente con l’articolo n. 2 comma 10 bis e con l’articolo n. 2 comma 5 bis, è fissato il termine di conclusione degli interventi per le attività produttive agricole al 30 aprile 2018.  Per gli altri settori, invece, gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Per le imprese appartenenti al settore Agricoltura e Agroindustria, gli interventi devono inoltre essere rendicontati entro il 31 luglio 2018.

Questi termini possono essere prorogati dai Responsabili del Procedimento competenti, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.