In seguito agli eventi sismici del maggio 2012 è stato previsto un Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per i nuclei familiari costretti a sgomberare dalla propria abitazione principale a causa dei danni riportati dal sisma (Ordinanza n. 4 del 27/09/2012, e s.m.i. con l'Ordinanza n. 18 del 14/05/2013 e l'Ordinanza n. 22 del 24/06/2013). Tale contributo è stato rinnovato per le annualità successive con ulteriori ordinanze (Ordinanza n. 24 del 22/07/2013, Ordinanza n. 76 del 15/12/2014, Ordinanza n. 137 del 22/09/2015, Ordinanza n. 267 del 18/11/2016, Ordinanza n. 393 del 15/06/2018).
I nuclei familiari che si sono trovati nella condizione suindicata e che, nelle settimane successive al sisma, abbiano provveduto, autonomamente ed in via temporanea, alla propria sistemazione in una collocazione alloggiativa diversa dalla propria abitazione inagibile, senza richiedere contestualmente l’assistenza abitativa da parte dello Stato (tenda, casetta temporanea in legno o sistemazione alberghiera) potevano richiedere l’accesso al CAS con le modalità anno per anno indicate dal Commissario con proprie Ordinanze.
Il CAS è una misura “ad esaurimento”, riconosciuta ai nuclei familiari titolari del beneficio fin dal primo anno, che sostengano ancora delle spese per la propria sistemazione alloggiativa temporanea e che siano ancora in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni.
L'Ordinanza n. 393 del 15 giugno 2018 dispone la prosecuzione dell’erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per gli anni 2019 e 2020 ai nuclei familiari già beneficiari del contributo, la cui abitazione sia stata dichiarata inagibile e sgomberata con provvedimento dell’autorità competente. I requisiti per continuare a godere del beneficio includono l’osservanza dei termini per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’agibilità, e sono meglio specificati nell’Allegato 1 della suddetta Ordinanza.